Imperia, 11/03/2016
Prot. 69
Gentili confezionatori,
pensando che possa essere utile si tramette un documento che sintetizza gli obblighi e le disposizioni in materia di etichettatura dell’olio DOP Riviera Ligure.
Cordiali saluti
Il Direttore
Giorgio Lazzaretti
Etichettatura dell’olio extra vergine di oliva RIVIERA LIGURE DOP
Il confezionatore o il responsabile commerciale deve ricevere dal Consorzio l’autorizzazione alla stampa dell’etichetta e di ogni altra presentazione del prodotto (pendaglio, imballaggio, documento che accompagna la denominazione di origine protetta) .
Il Consorzio di tutela è responsabile unicamente del rispetto di quanto previsto dal disciplinare di produzione. Tuttavia nella sua azione informa sulla normativa di riferimento e ne propone il rispetto .
Qui di seguito vengono riportate le disposizioni del disciplinare di produzione e una bozza di etichetta con le indicazioni obbligatorie e facoltative.
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL’OLIO DOP RIVIERA LIGURE
Art. 9 – Designazione e presentazione
- Alla denominazione di origine protetta è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista da presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi : “fine”, “scelto”, “selezionato”, ” superiore”.
- E’ consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
- L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione ed il confezionamento sono avvenuti all’interno delle zone delimitate dagli art. 3 e 5 comma 1.
- Le operazioni di confezionamento dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 devono avvenire nell’ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell’art. 3 e di quanto disposto dall’art. 5.
- Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all’art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non superiore rispetto a quelle dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta “Riviera Ligure”.
- L’uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all’art. 1.
- Il nome della denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
- L’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 5.
- E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.
In caso di presenza di due etichette
Prima Etichetta
Olio Extra Vergine di Oliva
|
Reg. di esecuzione (UE) N. 1335/2013 – denominazione dell’alimento
Indicazione obbligatoria che insieme alle altre deve essere riportata sullo stesso campo visivo principale, composto sia dalla stessa etichetta o da diverse etichette apposte sullo stesso recipiente Deve apparire integralmente ed in un corpo di testo omogeneo. (Circolare MIPAAF – ICQRF stessa altezza, stesso carattere e stesso font) |
RIVIERA LIGURE DOP | Disciplinare di produzione – Denominazione di origine
Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. |
Riviera dei Fiori o Riviera del Ponente Savonese o Riviera di Levante | Menzione geografica
Deve essere riportata in caratteri non superiori a quelli utilizzati per RIVIERA LIGURE.
|
Reg. (UE) N. 1151/2012
Il simbolo comunitario deve essere associato al prodotto ed il nome del prodotto deve figurare nello stesso campo visivo |
|
Reg. (CE) N. 123/97 | Informazione facoltativa. Si tratta del Regolamento comunitario di registrazione dell’olio DOP RIVIERA LIGURE |
Capacità del recipiente | Reg. (UE) N. 1169/2011
Indicazione obbligatoria che deve apparire nello stesso campo visivo. Per i liquidi è espressa in litro, centilitro, millilitro Decreto Ministeriale 5 agosto 1976 Le cifre riguardanti la capacità nominale devono avere altezza minima di 6 mm se relative a valori superiori a 100 cl, di 4 mm per valori tra 100 inclusi e 20 cl esclusi e di 3 mm se relative a valori uguali o inferiori a 20 cl |
In virtù delle due normative – Reg. 29/2012 e Reg. 1169/2011 – nello stesso campo visivo vi devono essere denominazione di vendita, origine e capacità.
Seconda etichetta
Olio Extra Vergine di Oliva
|
Reg. di esecuzione (UE) N. 1335/2013 Denominazione dell’alimento
Indicazione obbligatoria che insieme alle altre deve essere riportata sullo stesso campo visivo principale, composto sia dalla stessa etichetta o da diverse etichette apposte sullo stesso recipiente Deve apparire integralmente ed in un corpo di testo omogeneo (Circolare MIPAAF – ICQRF stessa altezza, stesso carattere e stesso font) |
RIVIERA LIGURE DOP | Disciplinare di produzione – Denominazione di origine
Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. |
Riviera dei Fiori o Riviera del Ponente Savonese o Riviera di Levante | La menzione geografica aggiuntiva deve essere riportata in caratteri non superiori a quelli utilizzati per RIVIERA LIGURE |
Reg. (UE) N. 1151/2012
Il simbolo comunitario deve essere associato al prodotto ed il nome del prodotto deve figurare nello stesso campo visivo |
|
Certificato da Autorità Pubblica designata dal MIPAAF | Informazione obbligatoria impartita dal MIPAAF |
Cultivar ……. o Monocultivar …. | Questa informazione facoltativa, se inserita, non deve avere maggiore evidenza (per altezza, carattere, font) della menzione geografica aggiuntiva |
Annata xxxx/xxxx | Disciplinare di produzione – Informazione obbligatoria |
Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente della olive e unicamente mediante procedimenti meccanici | Reg. di esecuzione (UE) N. 1335/2013
Deve apparire integralmente ed in un corpo di testo omogeneo (Circolare MIPAAF – ICQRF stessa altezza, stesso carattere e stesso font stessa altezza, stesso carattere e stesso font) |
Prima spremitura a freddo o Estratto a Freddo | Indicazione facoltativa prevista Reg. (UE) N. 29/2012
Adempimenti previsti dal Decreto 4 giugno 2004 MIPAAF |
Caratteristiche organolettiche
Acidità |
Indicazioni facoltative. Sono consentite quelle presenti nel disciplinare di produzione. I termini di cui all’allegato XII punto 3.3. del Reg. (CEE) N. 2568/91 possono figurare nell’etichetta se sono fondati su una valutazione effettuata secondo il metodo previsto dallo stesso regolamento e certificati da un Panel.
L’indicazione facoltativa dell’acidità potrà figurare se accompagnata dai valori dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dei valori spettrofotometrici (K232, K270, Delta K). Devono essere certificati da laboratorio accreditato e occorre conservare i risultati delle analisi onde poterli esibire in caso di controlli degli organi di vigilanza. |
Tabella nutrizionale | Reg. (UE) N. 1169/2011
Obbligatoria dal 13/12/2016. Contiene: – valore energetico, – grassi, – acidi grassi saturi, – carboidrati, – zuccheri, – proteine, – sale. |
Responsabile commerciale | Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore / confezionatore / venditore della UE |
Capacità del recipiente | Reg. (UE) N. 1169/2011
Indicazione obbligatoria che deve apparire nello stesso campo visivo. Per i liquidi è espressa in litro, centilitro, millilitro Decreto Ministeriale 5 agosto 1976 Le cifre riguardanti la capacità nominale devono avere altezza minima di 6 mm se relative a valori superiori a 100 cl, di 4 mm per valori tra 100 inclusi e 20 cl esclusi e di 3 mm se relative a valori uguali o inferiori a 20 cl
La lettera e non è obbligatoria ma se utilizzata l’operatore deve adeguarsi a quanto previsto dalla L 690/1978. Deve avere un altezza minima di 3 mm e deve essere collocata nello stesso campo visivo del volume nominale |
|
|
Da consumarsi preferibilmente entro il | Reg. UE 1169/2011 e Legge n. 9/2013 – E’ il termine entro il quale l’olio mantiene le caratteristiche certificate. E’ determinato dal produttore/confezionatore/responsabile commerciale ed è apposto sotto la sua diretta responsabilità. Attualmente non può superare i 18 mesi dalla data di imbottigliamento |
Lotto | L codice alfanumerico oppure gg/mm/aaaa (= termine minimo di conservazione) |
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore | Reg. (UE) N. 1169/2011
Indicazione obbligatoria riguardante dizioni particolari di conservazione e/ o di impiego |